Bonus: responsabilità dei cessionari. Comfort letter e prova processuale
I crediti giacenti nei cassetti fiscali attraggono le Imprese in cerca di investimenti speculativi. Dopo una sin troppo lunga serie di modifiche legislative sono state definite le norme nei casi di COLPA GRAVE.
L’art. 121, comma 6 del DL n. 34/2020 prevede, oltre all’erogazione delle sanzioni, anche la responsabilità in solido del cessionario con il beneficiario, per imposte ed interessi. In particolare la COLPA GRAVE deve considerarsi connessa a IMPERIZIA e NEGLIGENZA “indiscutibili”.
Tuttavia l’art. 1 del DL n. 11/2023 ha introdotto un meccanismo che delimita la responsabilità del cessionario per COLPA GRAVE.
Il nuovo art. 121, comma 6 bis (già DL n. 34/2020) ESCLUDE la responsabilità del cessionario che dimostri di avere acquisito il credito di imposta e possieda la documentazione richiesta relativa alle spese detraibili. Così, come detto, escludendo automaticamente la COLPA GRAVE e la RESPONSABILITÀ IN SOLIDO.
Sotto tale aspetto lo Studio Legale ha sempre condotto la Clientela verso un corretto approccio alle procedura di conservazione dei dati per finalità di tutela in caso di contestazioni da parte delle Autorità competenti.
Inoltre. Il successivo comma 6-ter (ex art. 121) LIMITA ULTERIORMENTE la responsabilità del cessionario quando acquista i crediti di impresa da alcune Istituzioni specifiche e dispone – IN TEMA DI PROVA – il requisito della c.d. “attestazione di possesso” della documentazione richiesta.
Lo Studio METTE IN GUARDIA però i cessionari.
Infatti tali “TUTELE” non possono ottenersi con l’acquisizione di una COMFORT LETTER del soggetto emittente. Tale documento non assume rilevanza alcuna dinanzi all’Amministrazione Finanziaria il che non esclude, ab origine, una responsabilità solidale del cessionario nella specifica fattispecie della COLPA GRAVE.
Pertanto la difesa andrà impostata su questione diversa sebbene pur sempre connessa al tema prospettato.