SUPERBONUS – SISMA. Interventi di riparazione e di tipo locale. Effetti penali della relazione tecnica.

In edilizia, bonusSettembre 22, 2021

La Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 (sismabonus) ha emesso due rilevanti pareri che determinano effetti importanti anche in ordine all’applicazione del “superbonus 110%”, quindi sulla ottenibilità della detrazione fiscale per progetti riguardanti specifici interventi su immobili già oggetto di esecuzione di opere strutturali.
Su tali basi l’Agenzia delle Entrate si è espressa favorevolmente, rispondendo al quesito avente ad oggetto l’applicabilità agli interventi di c.d. “riparazione e di tipo locale” (disciplinati dalle “Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC 2018 – punto 8.4.1) e successive istruzioni di cui alla circolare del 21 gennaio 2019, n. 7, adottata con il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (C.S.LL.PP.).
La questione assume rilievo anche in relazione ai processi penali pendenti e la cui definizione appare lontana in ragione dei tempi della giustizia in Italia. Si pensi a quelli in fase di indagine (o anche già incardinati nella fase dibattimentale) aventi ad oggetto la contestazione di “omessa denuncia di opere strutturali” in c.a. e/o metallici di cui al D.P.R. 380/01.
Nella incertezza della definizione di tali suddetti accertamenti (anche di tipo amministrativo) è possibile – meglio opportuno – proporre la progettazione finalizzata all’ottenimento dei benefici fiscali? Poste le limitazioni temporali dettate dal Governo per la operatività del “superbonus 110%” (giugno e dicembre 2022) ?
Risolto il dubbio sulla applicabilità del “superbonus” per interventi su singole parti e/o elementi della struttura (che non comportino un mutamento globale della costruzione secondo i parametri di legge) occorre precisare che il tecnico del committente dovrà specificamente documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e persistenti ai fini della domanda per l’ottenimento dei benefici e ciò per valutare l’incremento del livello di sicurezza locale.
Tale atto (relazione tecnica) se, da un lato, appare necessario per l’intervento da eseguire, dall’altro, può determinare effetti, di non poco momento, in ambito giudiziale (istruttoria nel processo penale pendente per il caso di acquisizione di documentazione quale fonte di prova).
Non vi è dubbio che la Commissione Consultiva costituita per il monitoraggio del “sismabonus” si sia espressa con parere del 7 aprile 2021 (prot. 3600) nel senso che “gli interventi di riparazione o locali, di cui al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, pertanto, siano conformi al comma 4 dell’art. 119 del decreto legge 34/2020” e con successivo parere del 13 luglio 2021 (prot. 7035) abbia ulteriormente affermato che “gli interventi di riparazione o locali, di cui al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i), del DPR 917/1986 e, in particolar modo, la loro realizzazione sia di fondamentale importanza vista anche la relativa semplicità organizzativa, nella riduzione del rischio sismico dei centri storici costituiti da aggregati”.
Così appare chiaro che gli interventi locali ammissibili ai fini della detrazione fiscale siano quelli che dovranno privilegiare e/o consentire lo sviluppo di meccanismi duttili (o anche la duttilità locale) per l’intera struttura oggetto di intervento.
Altrettanto indubbio è che, per tali fini, occorra una verifica di tipo tecnico e un accertamento di fatto da parte del competente professionista il quale potrà attestare che gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica siano “di riparazione o locali”. In tal caso il committente potrà fruire, conformemente ai requisiti richiesti dalla legge ex art. 119, comma 4, del “Decreto Rilancio” del “superbonus 110%”.
Ma tali accertamenti possono anche essere già stati eseguiti dalle Autorità competenti in fase di indagine preliminare e/o sfocianti in un processo penale pendente (si pensi al caso dell’accertamento di intervento realizzato in assenza dei titoli previsti dalla legge, su parti diverse da quelle oggetto di domanda in “superbonus”).
Ben noto è che il responsabile dell’abuso potrà ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente (oggi N.C.T. 2018 e circolare esplicativa) sia al momento della realizzazione dello stesso, che al tempo di presentazione della domanda. Ma per interventi non a norma e/o  insanabili ciò costituirebbe motivo ostativo all’ottenimento dei benefici fiscali per interventi locali progettati su parti diverse; posto che l’accertamento tecnico strutturale del professionista si fonda sull’intero edificio e non su parti esso, implicando studi tecnici miranti alla valutazione della non alterazione del comportamento complessivo della struttura, in termini di resistenza, deformabilità e duttilità.
Pertanto si ritiene che la domanda di accesso al “superbonus 110%” per interventi locali e di riparazione, sebbene ammissibile in virtù dei recenti pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell’Agenzia delle Entrate, possa all’evidenza determinare il rischio di revoca dei benefici fiscali in favore del committente per i casi di accertamento postumo di abuso penale strutturale, anche riguardante interventi locali e di riparazione diversi da quelli oggetto di agevolazione ex art. 119, comma 4 del decreto legge 34/2020.
D’altro canto la cautela occorrente e cioè quella di attendere l’esito di un giudizio penale pendente, quindi la scelta del committente di proporre la domanda di agevolazione solo a c.d. “mattoni fermi”, si scontra con le prossime scadenze previste dalla legge, sulle quali ancora non pochi nodi vi saranno da sciogliere in tema di proroga nella materia “superbonus” sulla quale tanto si invoca un serio intervento politico finalizzato alle modifiche di legge per il rilancio vero dell’edilizia.