Corresponsabilità dell’OdV 231 per dichiarazione infedele del liquidatore

In diritto penale•Settembre 30, 2025

Si offre solo uno spunto di riflessione (nato a seguito di un giudizio pendente).
Il Consigliere (delegato) di un Organismo di Vigilanza, nominato da una società (in liquidazione) è corresponsabile per la dichiarazione infedele del Liquidatore (ex art. 4 D. Lgs 10 marzo 2000, n. 74) a titolo di dolo eventuale?
Si vuole porre la questione a seguito del deposito di CTU nell’ambito di un giudizio penale pendente (Foro Roma) che avrebbe accertato la mancata diligenza per la verifica della contabilità e, quindi, la mancata segnalazione di irregolarità a carico del soggetto Liquidatore. Il tutto, però, “condito” dalla presenza dell’OdV (D.Lgs 231/2001) nominato illo tempore dalla medesima compagine sociale (assistito in via extragiudiziale).
Essendo certo – ormai per giurisprudenza consolidata (Cass. n. 537/2025) – che la mancata osservanza dell’obbligo di verifica della contabilità e dei bilanci da parte del Liquidatore, configura DOLO EVENTUALE a suo carico, occorre chiedersi altresì se anche l’assenza di controllo da parte dell’OdV (ex 231) equivalga ad un’accettazione consapevole del rischio di irregolarità o frodi fiscali.
Tale considerazione, a parere di chi scrive, assume valenza anche in ragione di ulteriore pronunciamento degli Ermellini (Cass. n. 30492/2025) che sanciscono la responsabilità del Liquidatore qualora emerga, anche solo potenzialmente, la consapevolezza di anomalie fiscali.
La estensione della responsabilità (“eventualmente” concorrente per i membri dell’OdV) non appare del tutto scontata, alla luce del perimetro definito (più o meno) delle attività organizzative pedisseque degli organi deputati all’abbattimento dei rischi da fattispecie di reato in ambito societario.